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Pratiche Autorizzative per Videosorveglianza e Geolocalizzazione Satellitare

Protezione del patrimonio aziendale e conformità normativa, senza pensieri.

Videosorveglianza e geolocalizzazione: cosa dice la normativa?

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) disciplina l’installazione di sistemi di controllo come la videosorveglianza e la geolocalizzazione, vietandone l’uso per il controllo diretto dei lavoratori, salvo specifiche condizioni. È possibile installare tali sistemi solo:

  • Per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio aziendale
  • Con l’accordo preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, tramite l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro

L’inosservanza di tali disposizioni comporta pesanti sanzioni amministrative e penali, che possono raggiungere i 180.000 euro, oltre al rischio di danni reputazionali per l’azienda

Videosorveglianza e Geolocalizzazione Satellitare

Cosa possiamo fare per te?

Ti supportiamo in tutte le fasi necessarie per l’autorizzazione e la conformità normativa:

Redazione della documentazione interna

Redigiamo la documentazione necessaria per motivare le finalità legittime del trattamento, quali:

  • Esigenze organizzative o produttive
  • Sicurezza del lavoro
  • Tutela del patrimonio aziendale

Supportiamo la redazione di policy aziendali, informative per i dipendenti e documentazione per l’eventuale trattativa sindacale.

  • Art. 4, L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori): vieta l’uso di impianti audiovisivi e altri strumenti per il controllo a distanza dei lavoratori, salvo specifiche condizioni
  • GDPR – Regolamento UE 2016/679, artt. 5, 6, 13, 24, 25, 32, 35: disciplina la liceità del trattamento, la trasparenza, le misure di sicurezza, la protezione dei dati fin dalla progettazione
  • Provvedimento del Garante Privacy del 8 aprile 2010 (videosorveglianza)
  • D. Lgs. 196/2003, art. 171: reclusione da 6 mesi a 3 anni per uso illecito di impianti
  • D. Lgs. 196/2003, art. 166 e GDPR, art. 83: sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato
  • Art. 38, L. 300/1970: ammenda da 154 a 1.549 euro o arresto fino a un anno per violazioni dell’art. 4

Presentazione dell’istanza all’Ispettorato del Lavoro

Predisponiamo l’istanza completa da presentare all’Ispettorato del Lavoro nei casi in cui non sia possibile ottenere l’accordo sindacale. L’istanza comprende:

  • Relazione tecnica del sistema
  • Planimetrie con telecamere, coni di ripresa e aree sorvegliate
  • Informativa privacy per i dipendenti
  • Segnaletica prevista dal Garante
  • Art. 4, L. 300/1970
  • GDPR, art. 35 (valutazione d’impatto), art. 6 (base giuridica del trattamento)

Oltre a quelle già citate, l’installazione senza autorizzazione può comportare la nullità del trattamento e l’utilizzo non opponibile dei dati raccolti in giudizio

Designazione del Responsabile del Trattamento

Ti assistiamo nella nomina del responsabile del trattamento, sia esso un fornitore esterno (es. installatore o manutentore dell’impianto), sia una figura interna all’organizzazione. Forniamo supporto anche nella formazione obbligatoria prevista dal GDPR

  • GDPR, artt. 28 (responsabili del trattamento), 29 (persone autorizzate)
  • D. Lgs. 101/2018, art. 2-quinquiesdecies

Il mancato rispetto degli obblighi sulla designazione e istruzione dei responsabili comporta sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato globale

Regolarizzazione di sistemi già installati

Forniamo assistenza per regolarizzare impianti di videosorveglianza o dispositivi di geolocalizzazione installati senza le necessarie autorizzazioni. Interveniamo per:

  • Verificare la conformità
  • Redigere la documentazione ex post
  • Presentare l’istanza all’Ispettorato del Lavoro
  • Supportare in caso di ispezioni
  • Come da punti precedenti (Art. 4 L. 300/70 e GDPR)
  • Provvedimento del Garante del 4 dicembre 2020 per la geolocalizzazione

Oltre alle sanzioni già indicate, le imprese possono essere oggetto di ispezioni da parte dell’Ispettorato del Lavoro e del Garante Privacy, con contestazione di irregolarità anche in caso di sistemi inattivi o non correttamente segnalati

Videosorveglianza e Geolocalizzazione Satellitare

A chi si rivolge?

Il nostro servizio è pensato per aziende di ogni settore e dimensione che desiderano:

Videosorveglianza e Geolocalizzazione Satellitare

I vantaggi di un sistema conforme

Videosorveglianza e Geolocalizzazione Satellitare

Le aree in cui operiamo

Lo Studio Ardizzone S.r.l è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale, grazie alle proprie sedi locali di Bergamo e Alba (Cuneo) e ad una rete estesa di tecnici specializzati distribuiti in tutto il Paese.

La nostra organizzazione territoriale ci consente di garantire interventi tempestivi e supporto diretto ovunque sia necessaria la nostra assistenza.

Contattaci per maggiori informazioni o per richiedere un intervento personalizzato nella tua zona.

Sicurezza senza pensieri!

Con il nostro supporto, puoi installare e gestire sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione in piena conformità alle normative, garantendo sicurezza e tranquillità alla tua azienda.

Protezione del patrimonio aziendale e conformità normativa.

FAQ - Domande frequenti sulle Pratiche Autorizzative per Videosorveglianza e Geolocalizzazione Satellitare

Sì, se possono comportare un controllo a distanza dei lavoratori.

L’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) vieta l’uso di impianti audiovisivi e di localizzazione per finalità di controllo, salvo che:

  • esistano esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio;
  • e che vi sia accordo sindacale o, in assenza di rappresentanze, autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

Sì, è sempre obbligatoria in presenza di lavoratori.
Anche se le telecamere non sono puntate direttamente sulle postazioni, ma riprendono corridoi, ingressi, aree comuni o spazi accessibili ai lavoratori, è comunque necessario ottenere l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/1970.
Lo stesso Garante per la Protezione dei Dati Personali ha chiarito che il controllo anche solo potenziale configura una forma di sorveglianza vietata se non autorizzata.

L’installazione non è valida e può comportare gravi sanzioni.
Il trattamento dei dati è illecito e le immagini non possono essere utilizzate nemmeno in giudizio.

Sanzioni previste:

  • Penali: reclusione fino a 3 anni (art. 171 D. Lgs. 196/2003).
  • Amministrative: fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale annuo (art. 83 GDPR).

In media da 30 a 90 giorni, ma può variare in base al carico di lavoro dell’ufficio territoriale.
Una documentazione incompleta o incoerente può causare ritardi o rigetti dell’istanza. Per questo offriamo supporto nella preparazione completa del fascicolo.

No. L’informativa è obbligatoria ai sensi dell’art. 13 GDPR, ma non sostituisce l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato.
L’assenza di informativa costituisce una violazione autonoma del GDPR

Sì. Il Garante Privacy impone che siano installati cartelli informativi ben visibili nei luoghi sorvegliati, anche quando l’accesso è riservato. Il cartello deve indicare almeno il titolare del trattamento e le finalità.

La pratica comprende:

  • Relazione tecnica dettagliata.
  • Planimetrie con posizione delle telecamere o dispositivi.
  • Finalità del trattamento.
  • Informativa per i lavoratori.
  • Bozza di segnaletica.
  • Documenti del datore di lavoro.

Il nostro Studio cura la predisposizione completa della documentazione e il deposito dell’istanza.

Sì, ma occorre intervenire tempestivamente.

Se l’impianto è già attivo senza autorizzazione, è necessario regolarizzarlo attraverso un’istanza correttiva. Nel frattempo, è consigliabile sospendere l’utilizzo del sistema per evitare ulteriori violazioni.

Sì, se utilizzati su veicoli assegnati a dipendenti.

In tal caso, si applicano le stesse regole dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Anche in questo caso, è necessario accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

L’autorizzazione concessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) non ha una durata temporale limitata, ma resta valida fintanto che il sistema di videosorveglianza o geolocalizzazione rimane invariato rispetto a quanto descritto nella documentazione autorizzativa (es. telecamere, finalità, aree riprese, modalità di accesso ai dati).

Tuttavia, è obbligatorio presentare una nuova istanza in caso di modifiche rilevanti, come:

  • aggiunta o spostamento di telecamere;
  • modifica delle finalità del trattamento;
  • sostituzione del titolare del trattamento.

Il mancato aggiornamento costituisce violazione dell’art. 4 della Legge 300/70 e può comportare sanzioni penali e amministrative.

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