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Consulenza ADR, Rifiuti, RENTRI e Ambiente

Sostenibilità e conformità ambientale al servizio della tua impresa.

Gestione ambientale, ADR e Responsabile Tecnico: cosa significa?

La gestione ambientale comprende tutti gli adempimenti necessari per garantire il rispetto delle normative ambientali da parte delle aziende. Questo include il trasporto di merci pericolose secondo la normativa ADR, la gestione corretta dei rifiuti, l’adesione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) e il ruolo del Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti, figura obbligatoria per le imprese che operano in questo settore.

Essere in regola con queste normative non è solo un obbligo, ma anche un modo per proteggere l’ambiente, evitare sanzioni e migliorare l’immagine aziendale.

Consulenza ADR, RIFIUTI, RENTRI, AMBIENTE

Cosa possiamo fare per te?

Ti supportiamo con un servizio completo per la gestione ambientale, ADR e la figura del Responsabile Tecnico:

Consulenza ADR

Verifica della conformità per il trasporto di merci pericolose e nomina del Consulente ADR obbligatorio.

I riferimenti normativi principali per la consulenza ADR relativa alla verifica della conformità del trasporto di merci pericolose e alla nomina obbligatoria del Consulente ADR sono i seguenti:

Accordo ADR:
“Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada” (ADR), aggiornato ogni due anni dall’UNECE (Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite).” Ultima edizione in vigore: ADR 2025 (valida dal 1° gennaio 2025, obbligatoria dal 1° luglio 2025)

  • D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35:
    “Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.”
    Disciplina obblighi generali, responsabilità degli operatori, e recepisce l’ADR in Italia
  • Decreto Ministeriale del 4 luglio 2000:
    “Recepimento della direttiva 96/35/CE relativa alla nomina e qualificazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose”
  • Circolare Ministeriale n. A26 del 21 novembre 2022:
    “Chiarimenti sull’obbligo di nomina del Consulente ADR e relative esenzioni”
  • Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 dicembre 2022:
    “Procedure di esame per il conseguimento e rinnovo del certificato di formazione professionale del consulente ADR”
  • La nomina del Consulente ADR è obbligatoria per tutte le imprese che caricano, scaricano, trasportano o gestiscono attività connesse al trasporto di merci pericolose (art. 11 D.Lgs. 35/2010 e sezione 1.8.3 ADR)
  • Il Consulente ADR deve essere in possesso di un certificato di formazione professionale valido rilasciato dall’autorità competente
  • È previsto l’obbligo di redigere una relazione annuale sulle attività svolte e verificare la conformità aziendale alla normativa ADR (paragrafo 1.8.3.3 ADR)
  • Mancata nomina del Consulente ADR: sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000€ a 36.000€ (art. 12, comma 1, D.Lgs. 35/2010)

Gestione rifiuti

Classificazione, etichettatura, registri di carico/scarico, formulari di trasporto e corretto smaltimento.

Sintesi dettagliata con riferimenti normativi e sanzioni relative alla gestione rifiuti in merito a classificazione, etichettatura, registri di carico/scarico, formulari di trasporto e corretto smaltimento.

Normativa principale:

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale – TUA)
    Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati
  • Art. 183 – Definizioni
  • Art. 184 e 184-bis – Classificazione dei rifiuti e criteri di identificazione dei sottoprodotti
  • Art. 188 – Obbligo di corretta gestione e smaltimento dei rifiuti
  • Art. 190 – Registro di carico e scarico rifiuti
  • Art. 193 – Formulari identificativi dei rifiuti (FIR)
  • Art. 258 e 260-bis – Sanzioni amministrative e penali
  •  

Classificazione ed Etichettatura rifiuti:

  • Regolamento UE n. 1357/2014: Definisce le caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
  • Decisione UE n. 2014/955/UE: Elenco europeo dei rifiuti (Codice CER/EER).
  • Regolamento CLP (UE) n. 1272/2008: Etichettatura e classificazione delle sostanze chimiche.


Registri di Carico e Scarico e Formulari:

  • D.M. Ambiente n. 145/1998 (Modelli standard registro carico/scarico e formulario).
  • D.Lgs. n. 116/2020 (novità su tempistiche e modalità di tenuta dei registri).


Smaltimento e conferimento rifiuti:

  • D.Lgs. 152/2006 Art. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti – RENTRI, ex SISTRI)
  • D.Lgs. 121/2020 (Responsabilità amministrativa enti D.Lgs. 231/2001 per reati ambientali)
  • Identificare correttamente i rifiuti con codice CER ed eventuali caratteristiche di pericolo.
  • Tenere correttamente aggiornati i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione rifiuti (FIR).
  • Assicurare che i rifiuti siano etichettati correttamente (pericolosità e natura).
  • Conferire i rifiuti esclusivamente ad aziende autorizzate allo smaltimento/recupero, dotate di autorizzazioni ai sensi dell’art. 208 TUA (o AIA art. 29-bis e segg. TUA).

Classificazione ed Etichettatura errata:

  • Art. 258 comma 4:
    Sanzione amministrativa da 2.600€ a 15.500€ per omessa o errata classificazione ed etichettatura dei rifiuti.


Registri Carico e Scarico:

  • Art. 258 comma 2:
    Sanzione amministrativa da 2.000€ a 10.000€ per mancata o incompleta tenuta del registro.
  • Art. 258 comma 5:
    Se trattasi di rifiuti pericolosi, sanzione amministrativa da 10.000€ a 30.000€ e possibile sospensione attività da 1 mese a 1 anno in caso di reiterata violazione.


Formulari Identificativi Rifiuti (FIR):

  • Art. 258 comma 4:
    Sanzione amministrativa da 1.600€ a 9.300€ per assenza o errata compilazione dei formulari.
  • Art. 258 comma 5:
    Se trattasi di rifiuti pericolosi, da 15.500€ a 93.000€ e sospensione attività in caso di reiterazione.


Smaltimento irregolare:

  • Art. 256 comma 1 (Gestione illecita rifiuti):
    • Rifiuti non pericolosi: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600€ a 26.000€
    • Rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600€ a 26.000€
  • Art. 256 comma 2 (Abbandono o deposito incontrollato rifiuti):
    • Rifiuti non pericolosi: sanzione da 300€ a 3.000€
    • Rifiuti pericolosi: sanzione da 6.000€ a 36.000€ e arresto fino a 1 anno.
  • Art. 260-bis (Reati organizzati gestione rifiuti):
    • Prevede pene severe per traffico illecito organizzato di rifiuti (reclusione da 1 a 6 anni).

Pratiche autorizzative

Redazione e gestione di autorizzazioni ambientali (AUA, AIA, ecc.).

Di seguito la sintesi dettagliata dei principali riferimenti normativi e sanzioni relative alle pratiche autorizzative ambientali (AUA, AIA).

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

  • D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
    Disciplina semplificata dell’Autorizzazione Unica Ambientale, sostituisce autorizzazioni in materia di scarichi, emissioni, rifiuti, impatto acustico e utilizzo fanghi
  • D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)
    Articoli correlati: art. 124 scarichi, art. 269 emissioni, art. 208 gestione rifiuti

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), Titolo III-bis, Parte II (artt. da 29-bis a 29-quattuordecies)
    Disciplina impianti soggetti alla Direttiva europea IPPC (Industrial Emissions
  • Directive – IED, Direttiva 2010/75/UE)
    D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46
    Recepimento nazionale della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
  • Decisione UE 2012/119/EU
    BAT (Best Available Techniques), tecniche disponibili e riferimenti per l’AIA
  • Presentare tempestivamente e correttamente le domande di autorizzazione ambientale (AUA/AIA)
  • Rispettare le prescrizioni autorizzative ed effettuare periodiche comunicazioni agli enti competenti
  • Monitorare costantemente i parametri emissivi e scarichi e garantire il rispetto dei limiti prescritti
  • Comunicare immediatamente ogni modifica significativa dell’impianto o dell’attività

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

  • Mancata presentazione istanza AUA (o esercizio attività senza autorizzazione):
    • Scarichi idrici non autorizzati (art. 133, D.Lgs.152/2006):
      Sanzione amministrativa da 6.000€ a 60.000€
    • Emissioni in atmosfera non autorizzate (art. 279, D.Lgs.152/2006):
      Arresto fino a 1 anno o ammenda da 1.032€ a 10.329€
  • Violazione prescrizioni AUA:
    • Scarichi: sanzione da 1.500€ a 15.000€ (art.133 comma 3, D.Lgs.152/2006)
    • Emissioni: sanzione amministrativa da 1.000€ a 10.000€ (art. 279 comma 2, D.Lgs.152/2006)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

  • Esercizio impianto senza AIA (art. 29-quattuordecies comma 1, D.Lgs.152/2006):
    Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500€ a 10.000€
  • Violazione prescrizioni AIA o mancata comunicazione modifiche impianto (art. 29-quattuordecies comma 3):
    Sanzione amministrativa da 1.500€ a 15.000€
  • Omessa o incompleta comunicazione obbligatoria (art. 29-quattuordecies comma 4):
    Sanzione amministrativa da 1.000€ a 10.000€
  • Gravi violazioni prescrizioni AIA che comportino pericolo o danno all’ambiente (art. 29-quattuordecies comma 5):
    Arresto fino a 1 anno o ammenda da 2.500€ a 26.000€
  • Mancato rispetto BAT (migliori tecniche disponibili, art. 29-quattuordecies comma 3-bis):
    Sanzione amministrativa da 20.000€ a 100.000€

Responsabile tecnico

Assistenza per la nomina, formazione e aggiornamento obbligatorio del Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti, in conformità alla normativa vigente.

Di seguito la sintesi dettagliata dei riferimenti normativi e delle relative sanzioni inerenti il Responsabile Tecnico (RT) per la gestione dei rifiuti.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale – TUA)
    Art. 212, comma 9: Obbligo nomina Responsabile Tecnico per iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
  • D.M. Ambiente 3 giugno 2014, n.120
    Regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: disciplina criteri, requisiti professionali e formazione del Responsabile Tecnico.
  • Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 6 del 30 maggio 2017
    Definisce requisiti, formazione, aggiornamento obbligatorio ed esami di idoneità del Responsabile Tecnico.
  • Circolari e delibere integrative Albo Gestori Ambientali
    Delibere periodiche che stabiliscono criteri per verifica di aggiornamento obbligatorio e formazione continua (ad es. Delibera n.1 del 23 gennaio 2019).
  • Le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali sono obbligate a nominare un Responsabile Tecnico con idonei requisiti professionali.
  • Il Responsabile Tecnico deve possedere idoneità conseguita mediante esame obbligatorio presso l’Albo Gestori Ambientali.
  • Obbligo di aggiornamento quinquennale delle competenze mediante verifica obbligatoria di aggiornamento.
  • Il Responsabile Tecnico è responsabile del rispetto della normativa ambientale dell’impresa iscritta.

Le sanzioni previste in caso di mancata nomina o violazione degli obblighi del Responsabile Tecnico sono disciplinate principalmente dal D.Lgs.152/2006:

  • Mancata nomina Responsabile Tecnico (art. 256, comma 1 D.Lgs.152/2006):
    Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600€ a 26.000€ per gestione non autorizzata di rifiuti (l’assenza dell’RT determina l’invalidità dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali).
  • Esercizio attività con Responsabile Tecnico privo dei requisiti richiesti (art. 212, comma 13, D.Lgs.152/2006):
    Sanzione amministrativa da 15.500€ a 93.000€ e sospensione o cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali.
  • Violazione obbligo di aggiornamento periodico (art. 212, comma 13, D.Lgs.152/2006):
    Sanzione amministrativa da 1.040€ a 6.200€ e sospensione iscrizione fino a regolarizzazione.

Formazione

Corsi per il personale addetto alla gestione ambientale, rifiuti e trasporto merci pericolose.

Di seguito la sintesi dettagliata con riferimenti normativi e relative sanzioni applicabili in materia di formazione obbligatoria del personale addetto alla gestione ambientale, rifiuti e trasporto merci pericolose (ADR).

Formazione Gestione Rifiuti

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA)
    • Art. 178 comma 3: Responsabilità della corretta formazione del personale addetto alla gestione rifiuti.
    • Art. 188-bis e 193: Obblighi relativi al trasporto e documentazione (FIR), che presuppongono formazione specifica degli operatori.
  • DM Ambiente 3 giugno 2014, n.120
    Requisiti e formazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e degli operatori del settore rifiuti (Albo Nazionale Gestori Ambientali).
  • Delibera Albo Gestori Ambientali n. 6 del 30 maggio 2017
    Obbligo di formazione e aggiornamento periodico per Responsabili Tecnici.

Formazione ADR (Trasporto Merci Pericolose)

  • Accordo ADR (Aggiornato ADR 2025)
    • Capitolo 1.3 ADR: formazione obbligatoria di tutto il personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose.
    • Capitolo 8.2 ADR: formazione specifica per conducenti (Certificato CFP ADR, patentino ADR).
  • D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35
    Recepimento Direttiva 2008/68/CE, disciplina obbligo di formazione ADR in Italia.
  • DM 29 dicembre 2022 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
    Procedure d’esame e formazione obbligatoria del consulente ADR.
  • Tutto il personale che gestisce rifiuti deve essere adeguatamente formato sugli obblighi di classificazione, documentazione (registro carico-scarico, FIR) e smaltimento.
  • Il personale addetto al trasporto ADR (imballaggio, carico, scarico, trasporto e spedizione merci pericolose) deve obbligatoriamente ricevere formazione specifica periodica secondo il Capitolo 1.3 ADR.
  • Gli autisti che trasportano merci pericolose devono possedere il patentino ADR in corso di validità (CFP-ADR), aggiornato ogni 5 anni tramite corso obbligatorio con esame finale.
  • Le aziende devono documentare la formazione ricevuta dai propri dipendenti e mantenerne traccia aggiornata (registro della formazione obbligatoria).

Formazione carente gestione rifiuti

  • Art. 256 comma 1, D.Lgs.152/2006
    In caso di attività non autorizzata o condotta in modo illecito per mancanza di formazione: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600€ a 26.000€.
  • Art. 258 comma 2, D.Lgs.152/2006
    In caso di irregolarità nei registri/formulari dovute a formazione insufficiente: sanzione amministrativa da 2.000€ a 10.000€.

Formazione carente ADR

  • D.Lgs. n. 35/2010 (Art.12 comma 3)
    Mancanza formazione personale ADR (cap. 1.3 ADR): sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000€ a 12.000€.
  • Circolazione senza CFP-ADR valido (patentino ADR)
    Sanzione amministrativa da 400€ a 1.600€, fermo veicolo e sospensione della patente ADR (Art. 168 CdS e art. 12 D.Lgs. 35/2010).

Consulenza ADR, RIFIUTI, RENTRI, AMBIENTE

Perché è importante?

Consulenza ADR, RIFIUTI, RENTRI, AMBIENTE

A chi si rivolge?

Il nostro servizio è pensato per tutte le realtà che devono rispettare obblighi legati a:

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Le aree in cui operiamo

Lo Studio Ardizzone S.r.l è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale, grazie alle proprie sedi locali di Bergamo e Alba (Cuneo) e ad una rete estesa di tecnici specializzati distribuiti in tutto il Paese.

La nostra organizzazione territoriale ci consente di garantire interventi tempestivi e supporto diretto ovunque sia necessaria la nostra assistenza.

Contattaci per maggiori informazioni o per richiedere un intervento personalizzato nella tua zona.

Semplifica la tua gestione ambientale!

Grazie alla nostra consulenza, potrai gestire gli adempimenti in modo rapido, sicuro e senza preoccupazioni, affidandoti a professionisti esperti in ADR, rifiuti, RENTRI e ambiente.

Tuteliamo la tua attività e l’ambiente con soluzioni su misura.

FAQ - Domande frequenti sulla consulenza ADR, rifiuti, RENTRI e ambiente

Il Consulente ADR è obbligatorio per tutte le aziende che trasportano, caricano o scaricano merci pericolose. Non sono obbligate invece le imprese che effettuano esclusivamente operazioni in regime di esenzione previsto dall’ADR, ad esempio trasporto in quantità limitate (LQ), quantità esenti (EQ) o al di sotto dei limiti di esenzione definiti dall’ADR stesso (es. 1.1.3.6 ADR). Il Consulente ADR garantisce la conformità normativa e la sicurezza nelle attività di trasporto.

Il RENTRI è il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Sono obbligate ad aderire tutte le aziende che producono rifiuti pericolosi indipendentemente dalle quantità prodotte, e le aziende che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali o commerciali che occupano più di 10 dipendenti.

La consulenza continuativa assicura aggiornamento normativo costante, prevenzione delle sanzioni, miglioramento della sicurezza operativa e ottimizzazione della gestione ambientale mediante procedure sempre aggiornate.

Il servizio prevede supporto nella classificazione corretta dei rifiuti, gestione obbligatoria dei registri di carico/scarico e formulari di trasporto, organizzazione dello smaltimento presso impianti autorizzati, formazione del personale e aggiornamenti sulle normative vigenti.

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